I PTRI sostenuti da Budget di Salute sono una modalità di erogazione di prestazioni sociosanitarie nel macro- livello “Assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare” per i micro-livelli:
a) Assistenza programmata a domicilio b) Attività sanitaria e sociosanitaria a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie c) Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di
tossicodipendenti e/o delle famiglie d) Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali così come disciplinati
dall'articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.e dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 7 del 16 aprile 2012, nelle modalità operative indicate dalla DGR 483 del
21/09/2012.
PRESTAZIONI
- promuovere effettivi percorsi abilitativi individuali nelle aree (corrispondenti al tempo stesso ai principali determinanti sociali della salute e a diritti di cittadinanza costituzionalmente
garantiti):
apprendimento/socialità/affettività, formazione/lavoro;
- interventi di inclusione sociale per cittadini in condizioni di fragilità e/o non autosufficienza concomitante o conseguente a patologie psichiche o fisiche a decorso protratto e potenzialmente
ingravescente ( malattie croniche e/o cronico degenerative e disabilità sociale) o a stati di grave rischio e vulnerabilità per la prognosi che richiedono progetti individuali caratterizzati
dalla inscindibilità degli interventi sanitari e sociali, a partenza da bisogni con prevalenza sanitaria ad espressività sociale;
- interventi di inclusione sociale valutati, gestiti e monitorati in maniera integrata e concordata tra operatori sanitari, sociali e del privato, insieme agli utenti ed ai familiari, mediante le
Unità di Valutazione Integrate, ovvero attraverso l’intreccio tra iniziativa pubblica e risorse comunitarie,per quanto concerne i metodi e le opportunità di cura e riabilitazione.
ORGANIZZAZIONE
Possono svolgersi anche in abitazioni, messe a disposizione dai soggetti cogestori per i gruppi di convivenza, in possesso di certificato di idoneità abitativa nel rispetto del numero di ospiti
in esso indicato e comunque non superiore alle sei unità, nelle modalità indicate con DGR n. 483/2012.